Il Matrimonio
matrimonio
Il matrimonio, quale fondamento della famiglia legittima non riceve definizione dal legislatore. Con tale termine si indica sia l'atto giuridico solenne mediante il quale un uomo ed una donna assumono vicendevolmente reciproci impegni, sia il rapporto giuridico che da esso deriva.

Nell'ordinamento giuridico italiano convivono due diverse forme di matrimonio: quello civile, interamente regolato dalle leggi italiane e quello concordatario ossia un matrimonio religioso, stipulato secondo regole sancite dal diritto canonico che, in seguito a trascrizione nei registri dello stato civile, acquisisce effetti civili.

Invece non rappresenta un ulteriore forma matrimoniale, ma solo un differente modo di celebrazione, il matrimonio acattolico. In tal caso, infatti, sia l'atto che il rapporto sono integralmente regolati dal codice civile ed il ministro del culto è considerato come un pubblico ufficiale, autorizzato alla celebrazione del matrimonio dalla legge.

Con il matrimonio, in capo ai coniugi sorgono una serie di diritti e doveri di natura personale e patrimoniale a cui sono reciprocamente vincolati.

Con la riforma del diritto di famiglia, avvenuta nel 1975, è stata ribadita l'assoluta parità dei coniugi in ordine ai suddetti diritti e doveri.

Gli obblighi


Gli obblighi, previsti e disciplinati nel codice civile all'art. 143, sono: l'obbligo di fedeltà, l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di coabitazione, l'obbligo di collaborazione nonché l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli.

Tali obblighi non sono provvisti però di una specifica sanzione in caso di inadempimento, in quanto si ritiene che debbano essere spontaneamente sentiti ed assolti dai coniugi.
È possibile, tuttavia, ottenere una tutela civile per il tramite dell'addebitabilità della separazione. Infatti, in caso di violazione dei doveri coniugali, il coniuge potrà richiedere al giudice, in sede di separazione, la pronuncia sull'addebito di essa.

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Di seguito alcuni casi trattati


La violazione dell'obbligo di fedeltà è sufficiente a giustificare l'addebito?
Martedì 22 Gennaio 2008 17:00

La Cassazione torna ad occuparsi d'infedeltà coniugale e risponde che sì, di regola,  l'inos-servanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e da giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Ciò a meno che non si constati, mediante accertamento rigoroso e una valutazione com-plessiva del comportamento di entrambi i coniugi, l'assenza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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Esiste un diritto all'amplesso nel rapporto di coppia?
Lunedì 01 Ottobre 2007 16:57

Con questa importante sentenza la sezione penale della Corte di cassazione  ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per stupro e sequestro di persona inflitta dalla Corte d'appello di Reggio Calabria a un marito che pretendeva d'imporre rapporti sessuali alla moglie.

Per i giudici di legittimità, perché scatti la condanna per violenza sessuale è sufficiente «qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea a incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione».

L'esistenza di un rapporto coniugale non implica infatti alcun «consenso putativo».

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È indispensabile la presenza del coniuge al momento dell'acquisto di un immobile per escluderlo dalla comunione?
Venerdì 01 Ottobre 2004 16:01

Sì, perché l'art. 179 f) del Codice civile prevede che costituiscano beni personali del coniuge con esclusione della comunione legale i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni indicati ai punti a), b), c), d) , e) o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato dal compratore all'atto di acquisto e vi sia adesione dell'altro coniuge.
Nel caso esaminato dalla Suprema corte era avvenuto che la moglie separata si fosse rivolta al Tribunale di Roma per far dichiarare la comproprietà degli immobili e dell'azienda acquisiti separatamente dal marito in costanza di matrimonio perché facenti parte della comunione legale  e che il marito si opponesse a tale richiesta assumendo di aver provveduto all'acquisto con i proventi della vendita di altri immobili di proprietà esclusiva.

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Quali limiti incontra il coniuge “spendaccione” che sia in regime di comunione legale?
Sabato 01 Novembre 2003 15:47

La legge  stabilisce che sono esclusi dalla comunione legale tra i coniugi i proventi dell’attività separata svolta dal ciascuno di essi e consumati in epoca precedente allo scioglimento della comunione.

Con la sentenza n. 13441 del 12 settembre 2003 qui pubblicata,  la Suprema Corte ha precisato che la normativa vigente in materia di comunione legale non pone obblighi di destinazione sui redditi individuali dei coniugi, né limiti o controlli alla facoltà di "consumazione" degli stessi fino alla cessazione della regime della comunione.
Per tutelarsi nei confronti del consorte "sperperatore" all'altro coniuge è comunque riconosciuta la facoltà di chiedere l'anticipata separazione dei beni ai sensi dell'art. 193 c.c.

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