Il Divorzio
divorzio
Lo scioglimento del matrimonio era possibile, fino agli anni '70, solo nel caso di morte di un coniuge. L'assenza di un istituto quale quello del divorzio era giustificata dalla tradizione religiosa del nostro Paese, che ha sempre difeso l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Tale visione è venuta meno con la Legge 1/12/1970 n. 898, istitutiva del divorzio, confermata poi dal referendum popolare del '74, che ne ha ribadito la permanenza, modificata poi dalla L. n. 436/1978, ma soprattutto dalla L. 74/1987.

Ad ogni buon conto, il divorzio è ammissibile solo in presenza di motivi per i quali il giudice può ritenere cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e vi è un procedimento giurisdizionale inteso a favorire il più possibile la riconciliazione. Tra le diverse ipotesi previste, quella che si verifica maggiormente è costituita dal divorzio a seguito di separazione giudiziale ovvero consensuale, purché siano decorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale.

Il divorzio può essere presentato mediante una domanda congiunta dei coniugi nella quale avranno elencato tutte le disposizioni relative ai figli e ai loro rapporti economici. In tal caso il tribunale deciderà dopo aver accertato che le condizioni indicate rispettino effettivamente l'interesse della prole e dei coniugi stessi. Qualora il tribunale ritenga iniquo l'accordo emetterà una sentenza difforme. È indispensabile l'assistenza di un avvocato.

Ma i coniugi, in assenza di un accordo tra di essi, rimarranno comunque liberi di presentare una domanda giudiziale volta ad ottenere pur sempre lo sciglimento del vincolo coniugale. In questo caso si instaurerà un processo che si svolgerà secondo le forme ordinarie, cioè con il rito contenzioso.

Conseguenze


Con lo scioglimento del matrimonio vengono meno, in primo luogo, i doveri coniugali. I coniugi riacquistano lo stato libero, potendo quindi contrarre nuove nozze e la moglie perderà il cognome del marito.Con il venir meno del matrimonio si scioglie anche la comunione legale. Rimangono naturalmente invariati i doveri verso i figli, salve le disposizioni in ordine all'affidamento e all'esercizio della potestà genitoriale.

Se poi uno dei coniugi, con lo scioglimento del matrimonio non abbia redditi tali da poter mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, può vedersi assegnato dal giudice del divorzio un assegno post-matrimoniale. Occorre però che il coniuge richiedente non possa procurarsi altrimenti mezzi adeguati; il giudice dovrà tener conto anche delle ragioni che hanno determinato il divorzio, del contributo personale ed economico di ciascuna delle parti nella conduzione familiare e nella formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché della durata del rapporto coniugale.

Infine il giudice stabilirà che la casa familiare venga assegnata al coniuge più debole solo se a quest'ultimo verranno affidati i figli minori (o anche maggiorenni che convivano con il genitore ed ancora non autosufficienti economicamente). Con il divorzio rimarranno ovviamente invariati i doveri verso i figli.

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Di seguito alcuni casi trattati


Assegno di mantenimento
Venerdì 02 Aprile 2010 19:13

Ha diritto all'assegno di divorzio anche l'ex moglie nel caso in cui  sia una professionista e guadagni bene?

Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio occorre verificare la inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in relazione al tenore di vita avuto durante il matrimonio e a quello che "presumibilmente" sarebbe continuato se l'unione coniugale non fosse cessata.

Così i giudici di legittimità, i quali con la sentenza che si pubblica hanno respinto il ricorso presentato da un senatore contro la decisione della Corte d'Appello che l'aveva condannato a versare all'ex moglie l'assegno divorzile pari a 1200 euro, stabilendo il principio secondo il quale "ha diritto all'assegno di divorzio la ex moglie anche nel caso in cui sia una professionista e guadagni bene".

 

 
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Assegno divorzile e TFR
Mercoledì 12 Novembre 2008 17:13

Se l'assegno divorzile è stabilito dalle parti e non dal giudice l'ex coniuge perde il diritto alla quota di TFR?

In tema di divorzio, il sorgere del diritto del coniuge divorziato alla quota dell'indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse fra le parti, ma presuppone che l'indennità di fine rapporto sia percepita dopo una sentenza che abbia liquidato un assegno in base all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, ovvero dopo la proposizione del giudizio di divorzio nel quale sia stato successivamente giudizialmente liquidato l'assegno stesso. L'assegno di divorzio, infatti, può anche essere concordato fra le parti, ma esso assume tale natura, con gli effetti giuridici conseguenti, solo attraverso la pronuncia del giudice, a seguito di una domanda di divorzio congiunto ai sensi della legge n. 898, articolo 4, comma 16, ovvero a seguito della formulazione, nel giudizio di divorzio, di conclusioni conformi.

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Abitazione familiare: va esclusa l'assegnazione se il coniuge non è affidatario della prole?
Giovedì 01 Novembre 2007 16:58

Con questa importante pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario della prole, e ciò anche se il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva con un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa.

Soggetti, alla cui tutela è preordinata l'assegnazione, sono infatti solo i figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.

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Il genitore deve versare l’assegno per il figlio anche se non è indispensabile?
Domenica 01 Luglio 2007 16:55

La risposta data dalla Cassazione penale con questa interessante sentenza è affermativa.

Viene infatti sancito che il genitore, quand'anche attraversi difficoltà economiche, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli avuti dal precedente matrimonio, pena la configurazione a suo carico del reato di cui all’articolo 12-sexies della legge n. 898 del 1970.

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