La Famiglia
famiglia
La famiglia prima di essere una realtà regolata dal diritto è la risposta naturale ad una fondamentale esigenza di aggregazione insita in ogni uomo e presente in ogni tempo e cultura. Si tratta, dunque, di un insieme di persone legate da vincoli di affetto e solidarietà, strutturato in forme differenti quale frutto di evoluzioni storiche e sociali regolato dal diritto in quanto costituisce una delle forme di organizzazione della convivenza umana. La Carta Costituzionale contiene numerose disposizioni che riguardano i rapporti familiari, data l'importanza sociale e personale degli interessi coinvolti.

In primo luogo troviamo l'art. 29 il quale proclama il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio, quella cioè "formalizzata" nell'atto solenne con il quale gli sposi si vincolano ai reciproci impegni e l'ordinamento provvede a regolare gli effetti giuridici conseguenti alla conclusione del matrimonio.
Viceversa viene conferito solo limitato riconoscimento alla famiglia di fatto, vale a dire a quella famiglia non fondata sul matrimonio, ma per la quale sia comunque
possibile individuare un carattere di stabilità e di serietà d'intenti.

La Costituzione si preoccupa, in tal senso, di riconoscere una tutela giuridica ed una posizione per quanto possibile analoga a quella dei figli legittimi (nati cioè in costanza di matrimonio) ai figli nati al di fuori del matrimonio.

Nonostante le previsioni in tema di famiglia naturale resta comunque privilegiata la famiglia fondata sul matrimonio, atto da cui si presume la serietà e la stabilità di una realtà così rilevante per gli individui.

Determinante ai fini della rilevanza che viene data all'atto matrimoniale è la tradizione storica e sociale del nostro Paese che ha visto il matrimonio come elemento centrale della vita di relazione.

La riforma legislativa del 1975 ha rappresentato un momento fondamentale nel processo di evoluzione degli istituti familiari. Grazie ad essa si è giunti ad eliminare le disparità di posizioni tra i coniugi.
Il sistema è oggi organizzato sulla collaborazione dei coniugi nel mantenimento e nella gestione della famiglia (rilevando anche l'eventuale lavoro casalingo della donna) e sull'obbligo di entrambi di mantenere, istruire ed educare i figli, esercitando di comune accordo la potestà su di essi, nel rispetto delle loro inclinazioni ed aspirazioni.

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Di seguito alcuni casi trattati


Disconoscimento di paternità
Mercoledì 15 Aprile 2009 16:53

In tema di disconoscimento di paternità la richiesta del test ematologico e genetico è subordinata alla prova dell'adulterio o del celamento della gravidanza?

Con questa interessante sentenza la Corte di cassazione, uniformandosi al dettato della Corte costituzionale del luglio del 2006, ha affermato il principio dell'indipendenza della prova genetica ed ematologia su quella dell'adulterio o del celamento della gravidanza. Ben può dunque la prima precedere o addirittura sostituire la seconda.

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Mantenimento figli
Venerdì 24 Ottobre 2008 17:12

I genitori devono mantenere il figlio che si licenzia per riprendere gli studi?

L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'articolo 148 del c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. Tale accertamento dev'essere improntato a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Nella sentenza qui pubblicata, la Corte di cassazione ha escluso in via generale che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che abbia rifiutato una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi erano rivolti, semprechè però tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.

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Il congedo parentale di assistenza al figlio può essere impiegato per fare altri lavori?
Sabato 19 Luglio 2008 17:10

La risposta è negativa: l'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nel prevedere - in attuazione della legge delega 8 marzo 2000 n. 53 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Ove pertanto si accerti che il periodo di congedo venga invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo a essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo il fatto che lo svolgimento di tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca a una migliore organizzazione della famiglia.

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Si può procedere al riconoscimento della paternità anche senza interesse riscontrato per il minore?
Lunedì 25 Febbraio 2008 17:01

Secondo il massimo organo giurisdizionale, il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, e in particolare della sua salute psicofisica.

Ove così non sia, deve avere la prevalenza l'interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale di cui all'articolo 250 del Cc, inteso come diritto alla identità personale nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica.

Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell'altro genitore, che lo abbia già effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto  la relativa verifica va compiuta in termini concreti dal giudice del merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono a ogni sindacato di legittimità.

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